Art. 2.

      1. Per tutta la durata del periodo di cui all'articolo 1 i docenti interessati hanno diritto a specifici incentivi, definiti con il decreto di cui al comma 3.
      2. Al termine del periodo minimo di cinque anni di permanenza obbligatoria su posti di insegnamento per il sostegno all'integrazione scolastica previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata, con diritto a incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1.
      3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte dello stesso Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

 

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